Cosa fa un Punto Vendita Ricariche
Il gestore del PVR può:
- Promuovere e pubblicizzare i servizi resi dal Concessionario attraverso il canale di vendita offerto (il sito di gioco online).
- Fornire assistenza al cliente nell’apertura del conto e nell’utilizzo dello stesso, ivi compresa la procedura relativa all’identificazione del conto gioco.
- Inoltrare al Concessionario la richiesta di ricarica del conto gioco, su richiesta del cliente.
- Liquidare il prelievo del saldo conto gioco su richiesta del cliente e previa autorizzazione del Concessionario.
Il gestore del PVR NON può:
- È vietata la raccolta di giocate.
- È vietato mettere a disposizione del cliente un conto gioco di comodo per effettuare le giocate.
- È vietato accedere o effettuare operazioni sul conto del cliente.
- È vietata la vendita di ricariche ai minorenni (il PVR deve accettarsi della maggiore eta’ del cliente richiedendo, dove necessario, l’esibizione di un documento di riconoscimento.
- È vietato aprire un conto gioco a nome del gestore del PVR, dei suoi dipendenti o dei suoi famigliari.
- È vietato liquidare le vincite o effettuare rimborsi.
Attività di Promozione consentite
Ai sensi del Decreto Legge 13 Settembre 2012, n. 158 (il cd. “Decreto Balduzzi”) e’ possibile fare pubblicità all’interno del Punto Vendita Ricariche purché essa contenga in modo visibile le
formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dal gioco.
Al PVR è consentito:
- Esporre il logo del Concessionario all’esterno dell’esercizio, previa autorizzazione dell’azienda.
- Esporre il logo del Concessionario all’interno dell’esercizio, le tabelle del gioco responsabile, le circolari informative e il divieto di gioco ai minori solo in riferimento all’attività di ricarica.
- Esporre materiale pubblicitario all’interno dell’esercizio nel quale si faccia riferimento all’apertura del conto gioco online e alla possibilità di effettuare ricariche (esempio: “Apri il tuo conto gioco online per ricevere un bonus di 10 euro” “Punto Vendita Ricarica autorizzato”).
- Trasmettere eventi sportivi in diretta.
Al PVR NON è consentito:
- Mettere a disposizione della propria clientela materiali nei quali vi sia un richiamo esplicito ad eventi di gioco o a palinsesti sportivi.
- Affiggere, internamente o esternamente al proprio locale, insegne, locandine, vetrofanie o altro materiale pubblicitario il cui contenuto non sia stato preventivamente comunicato ed approvato dal Concessionario.
- Intraprendere attività promozionali senza previa comunicazione al Concessionario per la corretta impostazione del materiale pubblicitario.
- Stampare i palinsesti o mettere a disposizione del cliente materiale cartaceo relativo ai palinsesti ed alle quote promosse dal Concessionario.
Strumenti a disposizione della clientela
Nel pieno rispetto della legge c.d Balduzzi è ASSOLUTAMENTE VIETATA la messa a disposizione di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle
piattaforme di gioco, messe a disposizione dai concessionari on-line, dai soggetti autorizzati all’esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsivoglia concessione autorizzatoria rilasciata dalle competenti autorità.
Non sussiste, invece, alcuna violazione per la messa a disposizione di personal computer, tablet, pc ecc. per finalità diverse da quella individuata dalla stessa norma
(ad esempio la libera navigazione web) conformi alle indicazioni contenute nella Circolare interpretativa AAMS/ADM n. 0019453 del 6 Marzo 2014.
I computer, eventualmente presenti all’interno dell’attività, devono avere le seguenti caratteristiche:
- SENZA screensaver o sfondi con i loghi riferiti al sito di gioco.
- SENZA avere in homepage il sito di gioco ne riportare icone sul desktop che semplifichino o guidino il cliente nel raggiungimento del sito di gioco.
- Devono essere disponibili esclusivamente per la navigazione. Non deve essere possibile installare programmi o accedere al disco rigido.
- Delimitare chiaramente l’area internet point e quali computer sono messi a disposizione dei clienti per la navigazione.
- Indicare chiaramente che i pc sono messi a disposizione per la libera navigazione, che gli utenti sono responsabili per
i siti visitati e che il gestore, nel pieno rispetto della privacy, non può controllare i clienti durante la navigazione.
Il Gestore del PVR può avere a disposizione un dispositivo dotato di connessione internet per accedere al suo conto business dal quale può effettuare
le operazioni oggetto del contratto e offrire il servizio ai clienti.